STATUTO P.S.B.C.I.
Art.1 (a) E' stata costituita l’Associazione specializzata, senza fini di lucro e a durata illimitata, denominata: "PASTORE SVIZZERO BIANCO - CLUB ITALIA" (P.S.B.C.I.) . La Società nasce il 26 Giugno 2006 e ha sede in Persico Dosimo (Cremona). Si sviluppa grazie alla passione e all'amore di un gruppo di persone, composto da proprietari, allevatori, esperti cinofili e semplici appassionati di questa splendida razza. Il Club mira ad incrementare e a valorizzare la razza del Pastore Svizzero Bianco al fine di potenziarne e migliorarne la selezione e l'allevamento futuro e si propone di fornire le nozioni elementari di informazione e di formazione per tutti coloro che si avvicinano a questa splendida Razza. Opererà riunendo le esperienze e le diverse competenze dei soci (e di persone esterne al Club), per metterle a disposizione di chiunque voglia conoscere in modo più approfondito il Pastore Svizzero Bianco.
(b) "PASTORE SVIZZERO BIANCO - CLUB ITALIA", dopo aver raggiunto il numero di almeno 50 Soci proprietari di soggetti di Razza Pastore Svizzero Bianco, farà domanda di associazione all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) del quale osserverà lo Statuto, i Regolamenti e le delibere, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso assegnati, sotto l'indirizzo, la vigilanza, il controllo, il potere di sanzione e di sostituzione dell'E.N.C.I. stesso.
(c)"PASTORE SVIZZERO BIANCO - CLUB ITALIA" riconoscerà il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all' E.N.C.I., ed in particolare il potere dell'E.N.C.I. di nominare un Commissario Straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto stabilito dallo Statuto Sociale dell'E.N.C.I. nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.
"PASTORE SVIZZERO BIANCO – CLUB ITALIA " presterà all'ENCI piena collaborazione.
In particolare, il Presidente ha l'onere di:
- di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall'ENCI;
- di comunicare all'ENCI le variazioni all'elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall'ENCI.
Art.2
(a) - "PASTORE SVIZZERO BIANCO - CLUB ITALIA" mira a svolgere ogni più efficiente azione per migliorare, incrementare e valorizzare la Razza del "Pastore Svizzero Bianco" ed a potenziarne la selezione e l'allevamento. "PASTORE SVIZZERO BIANCO - CLUB ITALIA" ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo della razza del PASTORE SVIZZERO BIANCO, svolgendo anche incarichi di ricerca e verifica affidati dall' E.N.C.I e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico.
A tal fine l'Associazione "PASTORE SVIZZERO BIANCO - CLUB ITALIA" fornisce periodicamente all'ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obbiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.
(b) - E' facoltà del Consiglio Direttivo di "PASTORE SVIZZERO BIANCO - CLUB ITALIA" nominare (con possibilità di revoca motivata) rappresentanti regionali, locali o settoriali con funzioni informative ed organizzative sul territorio. Tali rappresentanti devono relazionare periodicamente al Consiglio Direttivo sulle attività intraprese e restano in carico per un triennio solare o sino ad una eventuale revoca.
(c) - "PASTORE SVIZZERO BIANCO - CLUB ITALIA" 0rganizza manifestazioni direttamente o in collaborazione con l'E.N.C.I., con le Società Cinofile da questo riconosciute, oppure con altri Enti o Società Specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo (nel caso di avvenuto Riconoscimento E.N.C.I. di P.S.B.C.I.) l'approvazione preventiva ed il riconoscimento E.N.C.I. di tali manifestazioni, nel quadro della disciplina da questi stabilita.
Soci
Art.3 Possono essere soci della " PASTORE SVIZZERO BIANCO - CLUB ITALIA" tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento della Razza "PASTORE SVIZZERO BIANCO" la cui domanda di Associazione, presentata nei modi previsti dallo Statuto, sia accettata dal Consiglio Direttivo.
Art.4 La quota sociale annuale è dovuta all’inizio di ogni anno solare da ogni Socio e serve a finanziare le attività sociali. I Soci si dividono in Soci onorari, Soci ordinari e Soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti della Società (o in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima) sono uguali : è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i Soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative e all'attività del sodalizio.
Il Consiglio Direttivo potrà nominare i Soci Onorari ed il Presidente Onorario tra coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della Cinofilia.
Ai Soci onorari non spetta il diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota Sociale. Non hanno diritto di voto i Soci di età inferiore ai 18 anni.
Art. 5 Per far parte in qualità di Socio della Società occorre avanzare una domanda scritta, firmata e convalidata dalla firma di almeno un Socio presentatore ed indirizzata al Presidente. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere a anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile.
Le domande di ammissione a Socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neo eletto.
Art. 6 L'Assemblea generale dei Soci stabilirà con propria delibera la misura delle quote annuali dovute alla Società dai Soci.
Art. 7 L’iscrizione a Socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà per l’anno successivo qualora il Socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.
Art. 8 La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modo previsti dall’art. 7;
b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al 31 marzo di ogni anno nel caso il socio non abbia corrisposto la quota associativa;
c) per espulsione.
Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di Socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.
Art. 9 L’esercizio dei diritti Sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota Sociale per l’anno in corso. Tutti i Soci maggiorenni, in regola con il versamento delle quote Sociali per l’anno in corso, dispongono del diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli Organi direttivi dell’Associazione stessa.
Organi Sociali
Art. 10 Sono Organi della Società:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio Sindacale ;(2 Sindaci + 1 supplente)
e) il Comitato dei Probiviri; (3 Probiviri + 2 supplenti)
f) la Commissione Tecnica;
g) i Delegati Territoriali ( per le iniziative area Nord Italia – per le iniziative area Centro-Sud Italia)
Assemblea Generale dei Soci
Art. 11 L’Assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota Sociale per l’anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni Socio ha diritto ad un voto.
Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio può essere portatore di non più di due deleghe.
Non è ammesso il voto per Posta.
Le deleghe debbono essere depositate dal Socio cui sono state intestate, prima che l’Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe ne è consentito che un Socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.
Art.12 L’Assemblea generale dei Soci è presieduta dal Presidente, oppure, qualora questi lo richieda, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti due scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L’Assemblea generale dei Soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla, per cui si procederà ad un’altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.
Art.13 L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno in località da definirsi entro il mese di Marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto. La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Presidente almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza mediante inviti personali da inviarsi a tutti i Soci. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare. L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci ordinari e sostenitori. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero del Soci presenti. I Soci onorari possono partecipare all’Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.
Art.14 L’Assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale della Società;
b) sull’ elezione delle Cariche Sociali;
c) sui rendiconti finanziari;
d) sulle modifiche dello Statuto;
e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei Soci prevista nell’art. 4;
f) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro Organo Sociale.
Spetta, inoltre, all’Assemblea eleggere i Consiglieri, i Probiviri ed i Sindaci effettivi e supplenti.
Consiglio Direttivo
Art. 15 Il Consiglio Direttivo è composto da :
a) un Consigliere nominato dall'E.N.C.I. (quando il sodalizio sarà riconosciuto dall’Ente medesimo);
b) quattordici consiglieri eletti dall'Assemblea generale dei Soci ( o inizialmente proposti dai soci fondatori).
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.
Le dimissioni dei consiglieri non sono revocabili e producono effetto dalla loro comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il quale non potrà respingerle, dovendosi limitare alla sola presa d’atto.
Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.
Il Consigliere nominato dall'E.N.C.I. rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell' E.N.C.I..
Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all'E.N.C.I. circa l'andamento dell'Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'E.N.C.I.
Art. 16 Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea generale dei Soci;
- si esprime sulle domande di ammissione a Socio
- è responsabile dell’amministrazione Sociale, approva e sottopone all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari;
- indice e patrocina manifestazioni,
- sovrintende il lavoro delle varie Commissioni Tecniche di cui nomina i Responsabili (i quali potrebbero essere nominati anche all’esterno della Società P.S.B.C.I, per le competenze acquisite nel campo specifico); -- sovraintende il lavoro delle 2 Delegazioni Territoriali di cui nomina 1 Responsabile per territorio;
- si pronuncia in caso di acquisto e o di gestione di vari Uffici (nel caso vi fosse necessità di costituirli ), ne assume e licenza il personale, stabilendone mansioni e remunerazioni.
Art. 17 Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di uno oppure due Vicepresidenti della Società, di uno oppure due Segretari ed eventualmente di un Tesoriere.
Il Presidente ed i vicePresidenti devono essere eletti fra i Consiglieri; il/i Segretario/i ed il Tesoriere possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo; (non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.)
Art. 18 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il collegio dei Sindaci.
Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno sette giorni prima di ogni riunione.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal vicePresidente anziano o, qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano di età.
Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
Il Presidente
Art. 19 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’ Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina Sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo: le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ ultimo nella sua prima riunione.
In caso d’assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.
Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente Onorario, anche non consigliere, purché non socio. Il presidente onorario può partecipare alle riunioni di consiglio, ma non ha diritto di voto.
Patrimonio e Amministrazione
Art. 20 Il PATRIMONIO della Società è costituito:
a)dai beni mobili e immobili;
b) dalle somme accantonate;
c)da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo.
Le ENTRATE della Società sono costituite:
a)dalle quote annuali versate dai Soci;
b)dagli eventuali contributi concessile da enti o persone;
c)dalle attività di gestione;
d)da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
Art. 21 L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica fino a quando l’Assemblea generale dei soci con l’approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all’E.N.C.I.
Art. 22 In caso di SCIOGLIMENTO dell’Associazione la stessa Assemblea, sentito il Collegio Sindacale e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla Legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore delle Associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla Legge .
Sorveglianza Amministrativa (COLLEGIO SINDACALE)
Art. 23 La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto di due Sindaci , eletti dall’Assemblea generale dei Soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L’Assemblea generale dei Soci procederà anche alla nomina di un Sindaco supplente. I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.
Sorveglianza Deontologica (COMITATO PROBIVIRI)
Art. 24 Ogni socio è tenuto a rispettare il presente Statuto, lo Statuto dell'ENCI, il relativo Regolamento di attuazione, tutti i Regolamenti dell'ENCI, nonché le regole della deontologia e della correttezza sportiva. E' soggetto alle decisioni dei probiviri di "PASTORE SVIZZERO BIANCO –CLUB ITALIA", nonché alle decisioni delle Commissioni di disciplina dell'ENCI (quando il sodalizio sarà riconosciuto ufficialmente dall’Ente stesso).
Il socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla associazione è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Comitato dei Probiviri. Questo è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’assemblea generale dei soci fra i soci che non ricoprano già la carica di consigliere e di sindaco e durano in carica tre anni solari. Uno dei membri effettivi sarà sempre competente in materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del comitato dei probiviri.Qualora membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del comitato dei probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’assemblea, che provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un Socio devono essere avanzate per iscritto, firmate ed indirizzate al Consiglio Direttivo che le inoltra al Comitato dei Probiviri , il quale si pronuncerà a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli e concederà un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente di P.S.B.C.I.. In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i probiviri, ai quali dovrà essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.
Il Consiglio Direttivo procede all’attuazione del lodo emesso dai probiviri.
I provvedimenti disciplinari che il collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio della società sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni.In casi di particolare gravità che comportino l’espulsione di un socio, il Comitato dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea Generale dei Soci che si pronuncerà in via definitiva. La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dal Comitato dei Probiviri nonché (quando il sodalizio sarà riconosciuto dall’ENCI) dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI.
Le decisione dei Probiviri dell'associazione sono appellabili avanti alla commissione di disciplina di seconda istanza dell'ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione,ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI. L'associazione ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell'ENCI.
Comitato Tecnico
Art. 25 I componenti vengono nominati dal Consiglio Direttivo che ne nomina altresì il Presidente. Esso è composto da sette membri. Ne fa parte di diritto il Presidente di P.S.B.C.I. , che e’ anche il Presidente del Comitato. Gli altri componenti verranno scelti fra:
-soci qualificati di P.S.B.C.I. dal punto di vista della preparazione tecnica. L’incarico non è incompatibile con altre cariche sociali;
-non soci di P.S.B.C.I. purché scelti fra persone di provata capacità tecnica e di conclamate conoscenze di cinognostica.
La durata dell’incarico è triennale. Il comitato tecnico ha il compito di indirizzare Consiglio Direttivo e soci verso il raggiungimento di quei risultati che rappresentano gli scopi zootecnici di Pastore Svizzero Bianco Club Italia.Le proposte formulate dal Comitato Tecnico devono essere sottoposte al Consiglio Direttivo, al quale spetta comunque di pronunciarsi in via definitiva sulle proposte medesime allo scopo di attuarle, inoltrandole all’ENCI (dopo il Riconoscimento dell’Associazione P.S.B.C.I.) per le necessarie formalità.
La convocazione del Comitato Tecnico verrà effettuata, secondo le norme dell’art. 18, o dal Presidente del Comitato, il quale potrà convocare per pareri e proposte di carattere cinotecnico anche i soci titolari di affisso, o un loro rappresentante, nominato dagli stessi soci titolari di affisso con le modalità che verranno previste dal Consiglio Direttivo.
Varie
Art. 26 Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite.
Art. 27 Il presente statuto, approvato dalla maggioranza dell’Assemblea generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato.
Qualsiasi modifica al presente Statuto non puo’ essere proposta all’Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. In questo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto, indirizzata al Presidente e firmata dai proponenti.
Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno il 50% più uno dei Soci aventi diritto al voto.
Quando il nostro Club sarà stato riconosciuto dall’ENCI, tutte le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea, devono essere comunicate all'E.N.C.I., per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.
Art. 28 La P.S.B.C.I. dovrà relazionare all'E.N.C.I. circa il conseguimento degli obiettivi di selezione con cadenza almeno triennale.
Art. 29 Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.